Collegi consultivi tecnici (CCT)

D.l. 76/2020 art.6 e d.lgs. 50/2016 art. 29, co. 1

Secondo l’art. 215 del dlgs 36/2023, il collegio consultivo tecnico è obbligatorio per:

  • lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea (oggi: € 5.382.000,00; dal 1° gennaio 2024: € 5.538.000,00)
  • forniture e servizi di importo pari o superiore a 1 mln di €. In tutti gli altri casi è comunque sempre possibile costituire il CCT per prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell’esecuzione dei contratti.

 

Procedura aperta per i lavori di riqualificazione dell'area della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico forme molteplici dei luoghi della salute


Aggiornato alle 14:57 del 19/06/2024