Collegi consultivi tecnici (CCT)
D.l. 76/2020 art.6 e d.lgs. 50/2016 art. 29, co. 1
Secondo l’art. 215 del dlgs 36/2023, il collegio consultivo tecnico è obbligatorio per:
- lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea (oggi: € 5.382.000,00; dal 1° gennaio 2024: € 5.538.000,00)
- forniture e servizi di importo pari o superiore a 1 mln di €. In tutti gli altri casi è comunque sempre possibile costituire il CCT per prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell’esecuzione dei contratti.
Aggiornato alle 07:43 del 04/10/2024