Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d’ufficio dei dati
Art.35, c. 3 del d.lgs. 33/2013
Ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 183/2011, è vietato alle Pubbliche Amministrazioni rilasciare certificati indirizzati ad altre Pubbliche Amministrazioni o a gestori di pubblico servizio; i certificati e gli atti di notorietà sono sostituiti dalle rispettive dichiarazioni sostitutive.
Le certificazioni rilasciate dalle P.A. in ordine a stati, qualità personali e fatti restano valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati e debbono recare in calce, a pena di nullità, la dicitura che esclude espressamente la validità del certificato stesso nei confronti delle altre P.A., come indicato dalla normativa: “il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di Pubblici servizi”.
Pertanto la Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico, in linea anche con quanto previsto dall'art. 35, comma 3 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i., non richiede e non accetta più certificati da/per altre Amministrazioni.
Acquisizione d'ufficio dei dati e controllo sulle autocertificazioni
Aggiornato alle 07:43 del 04/10/2024