FAQ

Affinché un’invenzione sia brevettabile, deve soddisfare i seguenti requisiti: abbia come oggetto una materia brevettabile (sono escluse "le scoperte, le teorie scientifiche, i metodi matematici, i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuale, per gioco o per attività commerciali, i programmi di elaboratori, le presentazioni di informazioni"), sia nuova (non deve esistere nulla di simile in nessuna parte del mondo), implichi un’attività inventiva (non deve cioè essere ovvia), possa avere un’applicazione industriale, sia descritta in modo chiaro e completo nella domanda di brevetto.
Per ottenere un brevetto la prima cosa da fare è depositare una domanda di brevetto. La domanda include una descrizione dettagliata dell'invenzione, illustrazioni e disegni se necessari, una dichiarazione in cui gli inventori giustificano l'originalità e la novità dell’invenzione ed i campi di applicazione. La domanda deve porre l’accento sulle differenze rilevanti rispetto alla tecnologia attuale nel campo ("arte anteriore") e deve spiegare in quale modo può essere usata ("rivendicazioni").
Dopo il deposito, le domande sono valutate da un esaminatore esperto nel settore tecnologico dell'invenzione. L'esame della domanda consiste in uno studio sulla conformità della stessa verso i requisiti legali e in una ricerca di anteriorità fatta sui brevetti e la letteratura disponibili, per verificare se l'invenzione rivendicata è nuova e non ovvia. L’esaminatore decide sulla base dello studio e della ricerca. Il processo di risposta ai commenti dell’esaminatore e la difesa della domanda di brevetto è conosciuto come "prosecuzione del brevetto".
I tempi per la concessione di brevetto variano da un minimo di 18 mesi sino a 5 anni ed oltre. I brevetti biotecnologici hanno tempi più lunghi rispetto ad altri. La media delle concessioni di brevetto è di circa due terzi delle domande presentate.
I brevetti sono concessi sulla base della priorità del deposito. La domanda di brevetto deve essere depositata prima che l'invenzione sia divulgata pubblicamente. Una volta che l'invenzione è resa pubblica, non è più possibile depositare domanda e ottenere protezione. Negli USA, Canada e Giappone esiste un periodo di tolleranza (“grace period”) di un anno (USA) o sei mesi (Canada & Giappone) per depositare la domanda dopo un’eventuale pubblicazione. Una volta che la domanda di brevetto iniziale è stata depositata, il lavoro descritto nella domanda può essere pubblicato. Quindi, nella maggior parte dei casi, depositare la domanda di brevetto non rallenta la pubblicazione dei risultati di ricerca; é tuttavia consigliabile posticipare la pubblicazione nel caso in cui l'invenzione necessiti di ulteriore lavoro di ricerca per proteggerla adeguatamente.
Se la rivista prevede una fase di valutazione dell’articolo segreta ed accessibile solo ed unicamente agli esaminatori (reviewers), allora si può ritenere che l’invenzione sia ancora segreta, e quindi può essere ancora brevettata. Attenzione però a quelle riviste che pubblicano su internet gli articoli durante la loro fase di valutazione, poichè una pubblicazione su internet è deleteria per il requisito di novità dell'invenzione.
Purtroppo questi casi rientrano tra quelli in cui l’invenzione è stata già resa accessibile al pubblico e quindi non può più essere considerata nuova in senso stretto, dunque non è brevettabile.
Il brevetto consente di impedire ad altri l’uso commerciale dell’invenzione brevettata, garantendo la possibilità di produrre in esclusiva l’oggetto brevettato oppure di vendere il brevetto o concederlo in licenza dietro compenso. La tutela brevettuale promuove una creazione di valore e, possibilmente, garantisce un ritorno economico al titolare e all’inventore del brevetto. Inoltre un brevetto concesso è una pubblicazione prestigiosa come i manoscritti pubblicati sulle migliori riviste scientifiche internazionali.
No, non è possibile. Uno dei requisiti essenziali di un brevetto è che sia nuovo, ossia non deve esistere nulla di simile in nessuna parte del mondo. Ciò implica ad esempio, che se un oggetto è stato brevettato solo in Giappone, sarà possibile produrne e commercializzarne uno uguale in Italia, ma non sarà possibile brevettarlo.

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